30/11/2021
Assegno di vedovanza
L’assegno di vedovanza è un assegno che integra la pensione di reversibilità per i vedovi che sono inabili al lavoro o in alternativa, beneficiari dell’assegno di accompagnamento. Formalmente noto come Assegno al Nucleo Famigliare (ANF), è una prestazione erogata dall'INPS che integra la pensione di reversibilità per i vedovi che sono inabili al lavoro o in alternativa, beneficiari dell’assegno di accompagnamento.
Per ricevere l’assegno al nucleo familiare (ANF) 2021 si devono possedere i seguenti requisiti:
- essere titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei Fondi speciali di previdenza e dell’Enpals
- avere un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge
Inoltre, il nucleo familiare spettante può essere composto da:
- coniuge o parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile;
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, figli ed equiparati maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, purché non coniugati, figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”;
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro non coniugati, solo se orfani di entrambi i genitori e se non hanno diritto alla pensione ai superstiti;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente (pensionato)
Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona laddove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o sia maggiorenne inabile al lavoro.
Il coniuge del pensionato, avente diritto alla corresponsione dell’ANF, può ottenere l’erogazione dell’ANF anche se non è titolare a sua volta di un trattamento pensionistico. Il diritto e l’importo dell’assegno sono, comunque, determinati in relazione alla domanda presentata dal pensionato, mentre la facoltà riconosciuta al coniuge del pensionato si riferisce unicamente al pagamento della prestazione, così come comunicato dalla circolare INPS 16 giugno 2005, n. 77.
Per approfondire
INPS: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-per-il-nucleo-familiare-anf
INPS: https://www.inps.it/news/assegno-per-il-nucleo-familiare-nuovi-importi-e-domanda
INPS: https://www.inps.it/news/assegno-per-il-nucleo-familiare-maggiorazione-importi-istruzioni